Tutela del paesaggio

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La principale innovazione legislativa in materia di Paesaggio, è il suo riconoscimento giuridico quale bene primario che si evolve sotto l'azione di fattori sia naturali, sia antropici, che influiscono direttamente sulla qualità della vita delle popolazioni che abitano una determinata parte di territorio.

La Convenzione Europea sul Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000 e ratificata dall'Italia nel 2006 con Legge n. 14, infatti, nella sua qualità di trattato internazionale, impegna i Paesi che l'hanno sottoscritta a riconoscere e proteggere il Paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; ne consegue che nella sua natura di bene appartenente alla collettività dev'essere salvaguardato, tutelato e valorizzato indipendentemente dal valore intrinseco od estetico che esso esprime.

Da questo importante principio deriva che il Paesaggio deve essere considerato nella sua globalità e complessità, sia che riguardi gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, che comprenda i paesaggi terrestri e le acque interne, che sia riferito ai paesaggi eccezionali o a quelli della vita quotidiana oppure ad ambienti compromessi o degradati, per i quali saranno adottate appropriate opere di riqualificazione e di mitigazione.

Con l'obiettivo della tutela e della valorizzazione paesaggistica, la Provincia di Treviso ha inteso approfondire quanto pubblicato nel 2000 con il volume Atlante del Paesaggio Trevigiano, realizzando una puntuale ricognizione degli ambiti paesaggistici esistenti nel proprio territorio che evidenzi le specifiche caratteristiche e le peculiarità di ogni singola area al fine di salvaguardare gli elementi di pregio e, nel contempo, di individuare le criticità e, quindi, di pervenire alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici rispondenti a criteri di qualità e di sostenibilità.

La pubblicazione è rivolta ai soggetti che operano nell'ambito della salvaguardia e della pianificazione paesaggistica, in particolare agli amministratori, ai funzionari pubblici o privati, ai progettisti che esercitano la propria attività nel territorio e che sono chiamati a predisporre la "Relazione Paesaggistica" prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dal D.P.C.M. 12 Dicembre 2005, nonché, ai tecnici comunali e ai pubblici funzionari nella stesura della "Relazione tecnica illustrativa" finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica come stabilito dall'articolo 146 del D. Lgs. 42/2004, non ultimo, ai fruitori che intendono approfondire la conoscenza ambientale, paesaggistica, identitaria e, dunque, culturale del proprio territorio.

La specifica documentazione costituita da cartografie, ortofoto, testi dei provvedimenti di individuazione, inerenti ogni singola area, è stata arricchita da una cospicua documentazione fotografica attraverso la quale sono state evidenziate le particolari caratteristiche e le peculiarità riferite ad ogni ambito interessato e messi in rilievo gli elementi che hanno contribuito a riconoscere il "notevole interesse pubblico" delle aree stesse.

Nell'ambito della formazione del Piano Paesaggistico che la Regione Veneto sta predisponendo congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come contemplato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, questo strumento di analisi può costituire un contributo conoscitivo delle realtà locali, in particolare nella stesura della "specifica disciplina" di tutela e valorizzazione paesaggistica, prevista dall'art. 141/bis del D.Lgs. 42/2004, di cui le aree di notevole interesse pubblico, presenti nel territorio, devono essere dotate ad integrazione dei precedenti provvedimenti.

I beni paesaggistici, che rappresentano ambiti di approfondimento aventi particolari qualità che li rendono meritevoli della massima salvaguardia, costituiscono, dunque, nel territorio il riferimento ed il modello a cui relazionarsi per concretizzare la salvaguardia e la valorizzazione degli ambienti contermini, in una visione complessiva del paesaggio di cui le singole aree concorrono a comporre l'intero ambito territoriale.

E' in questa prospettiva che la salvaguardia paesaggistica deve essere valutata, superando il logoro concetto di area da sottoporre a vincolo, per assumere un nuovo valore di bene da salvaguardare e proteggere, ma soprattutto da recuperare, riqualificare e migliorare, nel caso di ambienti degradati o compromessi, e poter pervenire, così, al raggiungimento di quei nuovi valori paesaggistici, così fortemente richiamati dalla Convenzione Europea sul Paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, alla cui realizzazione le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate.

Aree di tutela paesaggistica

Aree di tutela d’insieme art.136 D.Lgs 42/2004 – lett. C e D

(ognuna delle voci sottostanti è collegata ad una serie di documenti, provvedimento, scheda, ortofoto e cartografia)

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Aree di tutela d’insieme art. 136 D.Lgs 42/2004 – lett. A e B

Aree tutelate per legge ex 142 – lett. C - D.Lgs 42/2004

Aree tutelate per legge ex 142 – lett. D - D.Lgs 42/2004

Aree tutelate per legge ex 142 – lett. F - D.Lgs 42/2004

Aree tutelate per legge ex 142 – lett. G - D.Lgs 42/2004

Aree tutelate per legge ex 142 – lett. I - D.Lgs 42/2004

Aree tutelate per legge ex 142 – lett. M - D.Lgs 42/2004

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